Reclami - Ricorsi - Conciliazione
I riferimenti per inoltrare un reclamo alla banca sono i seguenti:
Responsabile Ufficio Reclami: sig.ra Serena Bettaccini
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA.
Via Vittorio Veneto, n.9 - Pontassieve (FIRENZE)
Per posta informatica
e-mail certificata: reclami@bccpontassieve.legalmail.it
Nel caso in cui non dovessi ritenerti insoddisfatto della risposta pervenuta dalla Banca, hai diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia.
1. Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
• all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell' 1.1.2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro www.arbitrobancariofinanziario.it
• al Conciliatore Bancario-Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;
• ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it
2. Controversie inerenti servizi e attività d’investimento
• a
ll’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013).
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it
• ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul www.giustizia.it
3. Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
• alle COMPAGNIE ASSICURATIVE - per quanto concerne la gestione del rapporto contrattuale, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute.
Per maggiori informazioni si possono consultare i siti delle Compagnie Assicurative di prodotto.
• all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili su www.ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell’Ivass, le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per le quali vale invece la competenza di cui al precedente punto 2) in materia di servizi e attività di investimento.
• ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it
AVVISO ALLA CLIENTELA
Sospensione dei termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all’ABF e dei termini per il riscontro dei reclami
Per saperne di più
- Rendiconto annuale sull'attività di gestione dei reclami relativi ai servizi bancari e finanziari per l'anno 2019, ai sensi della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
- ABF in parole semplici
- Guida all'utilizzo del Portale ABF
- Modulo reclami
- Guida Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario
- Informativa reclami intermediazione assicurativa
- Informativa ACF